Art. 7.

      1. Al capo III della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è premesso il seguente articolo:

      «Art. 7-bis. (Rispetto per gli altri). - 1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o da provocare danni».

 

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